3/1/2010 -
SISTRI, rinvio di 30 giorni dei termini di iscrizione
Sulla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009.
Qui di seguito le modifiche intervenute:
1) viene prorogato di 30 giorni il termine per l’iscrizione al Sistema;
2) le apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dovranno essere installate non solo negli impianti di discarica ma anche negli impianti di incenerimento dei rifiuti
3) sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e risultano come produttori di rifiuti (di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006) (art. 3 del correttivo);
4)le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali possono dotarsi di un dispositivo USB per sede legale, o in alternativa possono dotarsi di un ulteriore dispositivo per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti
5) l’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009 è integrato con le modalità di pagamento dei contributi;
6)si stabilisce che con l’iscrizione online sarà possibile inviare i moduli di iscrizione mediante la posta elettronica;
7) i dati sulla movimentazione dei rifiuti pericolosi andranno comunicati almeno 4 ore prima della movimentazione (non più 8 ore) sempre salvo giustificati motivi di emergenza. Tempi dimezzati anche per il trasportatore di rifiuti pericolosi che deve accedere al sistema ed inserire i dati almeno 2 ore prima della movimentazione. Per i rifiuti non pericolosi la scheda SISTRI deve essere compilata da produttore e trasportatore prima della movimentazione del rifiuto;
8) cambia la definizione di delegato che non sarà più il soggetto responsabile della gestione dei rifiuti ma il soggetto delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB (art. 12 del correttivo).
Scarica il file